Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n.18/2023 è finalmente entrata in vigore la nuova Normativa sull’Acqua Potabile, che recepisce e attua la Direttiva Ue 2184/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
L’acqua è un bene prezioso e indispensabile per la vita, ma purtroppo non sempre è disponibile in quantità sufficiente e soprattutto non sempre è sicura per il consumo umano. Mai come in questi tempi di preoccupante scarsità, il tema “acqua potabile” è diventato una questione cruciale per la salute e il benessere del pianeta.
In questo contesto, il Decreto in vigore dal 21 marzo 2023, detto anche “Decreto acque potabili” – che ha recepito e attuato la Direttiva Europea, e contestualmente abrogato la precedente normativa in materia (D. Lgs. 31/2001) – è un passo importante per la protezione della salute pubblica.
Il 22 marzo 1992 durante la Conferenza a Rio, è stata festeggiata la prima Giornata Mondiale dell’ Acqua indetta dall’ONU. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua dolce e alla promozione di azioni per la protezione e gestione sostenibile delle risorse idriche. Il Decreto Attuativo n.18/23, si collega strettamente a questa celebrazione.
L’obiettivo, infatti, è garantire che l’acqua che beviamo sia sicura, priva di sostanze tossiche e agenti patogeni pericolosi, come la Legionella, introducendo nuove regole e, attraverso la creazione di nuove figure di responsabilità, nuove procedure di controllo che ne assicurino la salubrità della filiera idro-potabile.
Molti i cambiamenti apportati: dall’introduzione di parametri analitici alle modifiche ad alcuni precedenti limiti. Così come la previsione di obblighi effettivi relativi all’accreditamento dei laboratori che effettuano i controlli, interni ed esterni.
Le novità riguardano un po’ tutti gli addetti ai lavori del settore acque per consumo umano, dai laboratori, ai gestori degli acquedotti (ciclo idrico integrato), agli amministratori di condominio, i gestori di strutture sanitarie o di aziende alimentari, ristoratori, albergatori, gestori delle case o chioschi dell’acqua.
In questo articolo faremo il punto sulle novità introdotte dalla nuova normativa sulla potabilità dell’acqua, analizzando anche tutte le implicazioni relative alla Legionella, un batterio ubiquitario che rappresenta una minaccia seria per la salute umana e che può diffondersi attraverso gli impianti di distribuzione dell’acqua.
Qualità delle acque potabili destinate al consumo umano: cosa dice la Direttiva UE 2184/2020
La Direttiva UE 2020/2184 (conosciuta anche come Direttiva Acqua Potabile) è stata adottata il 16 dicembre 2020 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2021, con il termine per il recepimento da parte degli stati Membri stabilito entro il 12 gennaio 2023 (ed entro il 12 gennaio 2026 relativamente ad alcuni aspetti).
Questa norma sostituisce la precedente Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Si applica a tutte le reti di distribuzione dell’acqua potabile e mira a garantire che l’acqua potabile sia sicura e di alta qualità in tutta l’Unione Europea.
L’Italia, come Stato membro, recepisce la Direttiva Acque con il nuovo decreto legislativo n.18 del 23 febbraio 2023, nel quale si stabiliscono i requisiti minimi di qualità e sicurezza per le acque potabili destinate al consumo umano e definisce le metodologie di monitoraggio, gestione e controllo delle acque potabili.
Tra i principali obiettivi di questa nuova legislazione ci sono:
- Proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione e assicurando che le acque potabili siano sicure da bere;
- Garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;
- Migliorare l’accesso all’acqua potabile in tutta l’Unione europea;
- Promuovere la riduzione degli sprechi e il miglioramento dell’efficienza idrica.
Tutti questi obiettivi dovranno essere perseguiti mediante tutta una serie di misure. Si va dall’implementazione dei sistemi di informazione agli utenti per renderli consapevoli del consumo di acqua al monitoraggio dei tassi di perdita delle infrastrutture, passando per l’introduzione di sistemi di omologazione dei materiali a contatto con le acque e la misurazione della qualità dell’acqua non solo più al punto di consegna ma anche a quello di erogazione (utenza).
Come vedremo meglio anche in seguito, nella direttiva recepita con il Decreto Legislativo n. 18/2023, vengono anche revisionati i parametri di qualità e stabiliti i limiti di contaminazione per diverse sostanze, tra cui batteri, virus, pesticidi, metalli pesanti e agenti chimici.
Uno dei concetti più interessanti introdotti riguarda la qualità dell’acqua potabile, che deve essere equilibrata sia dal punto di vista chimico che microbiologico, con importanti ricadute sulle metodologie e i materiali utilizzati per intervenire sulle eventuali problematiche.
La nuova normativa non si limita solo a mettere in evidenza gli standard di potabilità dell’acqua, ma fondamentalmente riconosce la potabilità stessa come un requisito fondamentale per utilizzare l’acqua a scopo umano.
Vediamo nel prossimo paragrafo come la direttiva è stata recepita a livello nazionale. Continua a leggere.
Leggi anche: “Differenza tra Legionella e altri batteri presenti nell’acqua”.
Normativa acqua potabile: tutte le novità del Decreto Legislativo di attuazione n.18/2023
Negli ultimi anni, la questione della gestione delle risorse idriche è diventata sempre più centrale nell’ambito della tutela ambientale. La crisi climatica e lo scioglimento dei ghiacciai hanno infatti avuto impatti disastrosi sulle attività umane, e ciò ha reso ancor più evidente l’importanza di garantire a tutti il diritto universale ad avere accesso all’acqua potabile pulita e ai servizi igienico-sanitari.
Un diritto sancito dalle Nazioni Unite e che oggi viene protetto con ancora più forza e con un importante cambio di approccio alla sicurezza dell’acqua, che adesso viene basato sulla valutazione del rischio e finalizzato a garantire la sicurezza dell’acqua e un accesso ad essa equo e universale (art. 6 D.Lgs. 18/23).
Questo nuovo approccio, di fatto, consente di individuare tutte le criticità, gestendo i rischi connessi a eventi naturali e minimizzando i pericoli nell’intera filiera idro-potabile, con il solo scopo di migliorare e rendere equo, sicuro e universale l’accesso all’acqua potabile.
Tra le altre principali novità della normativa acque potabili si segnalano:
- Revisione e introduzione di norme a protezione della salute umana (art. 4) dagli effetti negativi di acque contaminate, e di requisiti minimi (allegato I, Parti A, B e D) da rispettare per garantire salubrità e pulizia;
- Definizione dei requisiti di igiene per i materiali a contatto con le acque potabili, nonché per i reagenti chimici e per quei materiali filtranti impiegati nel trattamento dell’acqua (disinfezione e filtrazione), compresi i sistemi di tubature in plastica (art. 8);
- Introduzione dell’approccio di valutazione e gestione del rischio più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e di utilizzo delle risorse;
- Garanzia e ottimizzazione di un accesso equo per tutti all’acqua potabile, mediante comunicazione tra fornitori di acqua e autorità competenti, al fine di dare informazioni adeguate ai consumatori (art. 7);
- Definizione dei requisiti dei controlli e delle analisi acque potabili, che devono verificare la qualità e garantire il rispetto degli obblighi previsti all’art. 4;
- Istituzione di CeNSiA – Centro nazionale per la sicurezza delle acque e dell’AnTeA – Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (art.19), organismi dedicati alla implementazione del decreto e alla gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali a controllare l’attuazione;
- Creazione della Commissione Nazionale di Sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua (art. 20) per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico definito all’art.6;
- Definizione del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme contenute nel Decreto da parte del gestore idro-potabile.
Il recepimento della Direttiva Europea è un traguardo importante per il nostro Paese, perché getta le basi per un migliore coordinamento con i sistemi comunitari nella gestione delle risorse idriche, nonché di un profondo rinnovamento del sistema di controllo e sorveglianza dei sistemi idrici.
Ma approfondiamo meglio il contenuto del nuovo decreto, soffermandoci su esenzioni e parametri da rispettare.
Legislazione acque potabili: le esenzioni previste
Il Decreto Acque Potabili n.18/2023 contiene alcune esenzioni (art. 3) alla sua applicabilità. Difatti, le prescrizioni in esso contenute non riguardano le acque minerali naturali (definite tali dal D.Lgs. n.176/2011), le acque medicinali e le acque usate per produrre alimenti, se provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare
È l’articolo 5 del Decreto a definire per quali tipologie di acque vanno rispettati i valori per i parametri che sono elencati nell’allegato I (Parti A e B). Si tratta in particolare di acque:
- fornite dalla rete di distribuzione, al punto di consegna oppure in un punto rappresentativo della rete prossimo a quello di consegna (sconsigliabile per il pericolo di inquinamento del campione), e nel punto di utenza in cui fuoriescono;
- destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono da questa;
- confezionate in bottiglie o contenitori e sempre destinate ad essere consumate dall’uomo, nel punto in cui vengono confezionate;
- destinate al consumo umano e utilizzate in una attività produttiva alimentare, nel punto in cui sono impiegate;
- prodotte dalle case dell’acqua, e specificatamente nel punto di consegna e nel punto di utenza.
Come abbiamo già detto, tra i punti più importanti nella nuova norma sull’acqua potabile c’è la ridefinizione dei parametri e dei valori limite.
Analisi acque potabili, i nuovi parametri secondo la normativa
Le nuove disposizioni di legge non prevedono più, a differenza del passato, parametri microbiologici relativi a Pseudomonas e la conta di colonie a 37°C e a 22°C per le acque in contenitori. La conformità alla nuova 18/23 prevede l’assenza di enterococchi intestinali ed Escherichia Coli, che sono considerati parametri microbiologici fondamentali, e la loro frequenza di monitoraggio non potrà essere ridotta in funzione della valutazione del rischio delle fornitura idrica.
Anche sui parametri chimici ci sono le modifiche più sostanziali e importanti. I limiti delle acque potabili, infatti, diventano molto più stringenti su parametri già esistenti e soprattutto in relazione a nuove sostanze chimiche che vengono incluse. Stiamo parlando di:
- Bisfenolo A: composto usato nella produzione di policarbonati e resine epossidiche e considerato come un interferente endocrino (limite: 2,5 µg/l);
- Clorato e clorito: entrambi sottoprodotti derivati dalla disinfezione chimica dell’acqua con prodotti a base di cloro (limite: 0,25 mg/l da soddisfare al più tardi entro il 12 gennaio 2026 se il sistema di disinfezione non genera clorito – fino 0,70 mg/l se la disinfezione utilizza diossido di cloro);
- Acidi aloacetici (HAAs): sottoprodotti che si formano a seguito della disinfezione dell’acqua, in particolare con l’interazione del sodio ipoclorito e la materia organica (limite: 60 µg/l);
- Microcistine-LR: epatotossine prodotte da cianobatteri o alghe azzurre presenti nelle acque superficiali (limite: 1 µg/l);
- PFAS: sostanze perfluoroalchiliche utilizzate in diversi settori industriali (es. teflonatura pentole antiaderenti o produzione tessuti goretex), anch’esse considerate interferenti endocrini (limite: 0,5 µg/l);
- Uranio: un metallo pesante a elevata densità, naturalmente presente nell’ambiente, e molto radioattivo, con pesanti conseguenze a livello renale, endocrino e del sistema riproduttivo (limite: 30 µg/l).
Nella seguente tabella sono riportati invece i nuovi limiti previsti, confrontati a quelli della legislazione abrogata, e che si riferiscono ad alcuni metalli presenti nell’acqua per il consumo umano:
Metallo | Limiti D.Lgs 31/2001 abrogato | Limiti D.Lgs 18/2023 recepimento Direttiva UE 2020/2184 |
Torbidità | 1 NTU | senza variazioni anomale |
Nitriti | 0,10 mg/l | 0,50 mg/l(0,10 nel caso di acque che provengono da impianti di trattamento che possono generare nitrito) |
Antimonio | 5,0 µg/l | 10 µg/l |
Boro | 1,0 mg/l | 1,5 mg/l |
Cromo | 50 µg/l | 25 µg/l |
Rame | 1,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Piombo | 10 µg/l | 5 µg/l |
Selenio | 10 µg/l | 20 µg/l |
Cloriti | 700 µg/l | 0,70 mg/l (fino a 11/01/26) 0,25 mg/l (dal 12/01/26) |
Il D.Lgs 18/2023 esclude altresì la “Durezza dell’acqua” dai parametri rilevanti che vanno attenzionati, mentre sono definiti limiti solo per i gestori idro-potabili, per le acque che prevedono un trattamento di desalinizzazione (All. 1 parte C2).
L’acqua potabile per essere sicura deve essere semplicemente priva di sostanze e microrganismi nocivi, mentre sono ammessi – in determinate quantità – alcuni minerali naturali ed elementi essenziali. Viene però specificato che va tenuto conto che “il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o con quantità molto esigue di elementi essenziali quali calcio e magnesio può essere pregiudizievole per la salute umana”.
In questi casi, perciò, è consentita l’aggiunta di sali di magnesio o di calcio, per correggere la durezza, ridurre corrosività e aggressività dell’acqua, nonché migliorare il sapore.
Sono stati eliminati dal D.lgs 18/23 anche il Residuo secco a 180°C, ovvero il controllo del disinfettante residuo, che in ogni caso può essere verificato dal gestore per assicurarsi la concentrazione residuale e tenere sotto controllo le contaminazioni microbiche.
Rischio Legionella: cosa implica la nuova legge sull’acqua potabile
La più importante novità che impatta sulla Valutazione del Rischio Legionella, introdotta dal D.Lgs 18/2023 riguarda l’ inserimento del nuovo allegato 1 Parte D che indica il limiti di due parametri: la Legionella, un batterio che vive e prolifera nell’acqua e il Piombo.
A questo Allegato debbono fare riferimento tutti i sistemi di distribuzione al punto di utenza delle strutture prioritarie e di cui sono responsabili i GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna).
Per quanto riguarda la Legionella la soglia di sicurezza è fissata a valori <1000 CFU/l, e non è indicata la speciazione. Per l’analisi in laboratorio è previsto l’utilizzo del metodo colturale EN ISO 11731.
Parametro | Valore di Parametro | Unità di misura | Note |
Legionella | <1 000 | unità formanti colonia (UFC)/l | Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 e 14. Le azioni previste da tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, in particolare in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell’infezione e identificata la specie di Legionella |
Piombo | 5,0 | µg/l | Il valore di parametro è definito ai fini dell’articolo 9 e deve essere rispettato al punto di uso dei sistemi di distribuzione interni negli edifici, locali e navi. Il valore di parametro di 5,0 ȝg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 ȝg/l. I gestori dei sistemi di distribuzione interni devono adoperarsi affinché il valore più basso di 5,0 µg/l sia raggiunto il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2036. |
D.Lgs. 18/23 Allegato 1 Parte D
Alla lettura del decreto risulta che la valutazione del rischio PSA (Piani di Sicurezza dell’ Acqua), sarà obbligatoria per le strutture prioritarie entro il 12 gennaio 2029, a cura dei gestori interni.
Le strutture prioritarie sono gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’ acqua, come individuati in dettaglio non esaustivo in Allegato VIII.
Ne sono un esempio: strutture ricettive, mense, centri sportivi, stazioni, aeroporti, strutture sanitarie con o senza ricovero, scuole, penitenziari, stabilimenti balneari. ll Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GID) dovrà configurare il programma di monitoraggio in base alla valutazione del rischio.
Per quanto riguarda i sistemi di distribuzione domestici, al momento non esistono obblighi sulla redazione del Piano Sicurezza dell’ Acqua previsto dal D.lgs 18/2023.
Rimane valida la redazione del Documento di Valutazione del Rischio Legionella come previsto dalle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi Rep. Atto n. 79/CSR del 7 maggio 2015.
Infatti, l’ articolo n. 9 comma 2, per i sistemi di gestione interni, recita: “La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.”
L’ acqua potabile è il prodotto alimentare più regolamentato e controllato. Il nuovo D. Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 si inserisce nell’evoluzione delle norme che concorrono a garantire un’acqua di qualità più elevata nel prossimo futuro e una maggiore sicurezza sul piano sanitario.
Il rispetto dei nuovi requisiti richiesti implica un impegno maggiore non soltanto ai gestori degli acquedotti, ma anche agli stessi produttori dei sistemi di trattamento dell’acqua che giocano un ruolo fondamentale nello studio di soluzioni innovative per fornire acqua conforme e sicura, e che rispettino anche l’ ambiente.
Il Decreto Acque Potabili n.18/2023 rappresenta un importante passo in avanti nella tutela della salute pubblica e della qualità dell’acqua che beviamo ogni giorno. L’aver reso obbligatoria la Valutazione del Rischio sull’acqua nonché aver previsto precisi e restrittivi parametri all’interno di un quadro normativo è un plus ulteriore che garantisce maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione di tutta la filiera acque potabili.