L’acqua è un bene prezioso e indispensabile per la vita, ma non sempre è disponibile in quantità sufficiente e, soprattutto, non sempre è sicura per il consumo umano. Mai come in questi tempi di preoccupante scarsità, il tema “acqua potabile” è diventato una questione cruciale per la salute pubblica e il benessere del pianeta.
Il D.Lgs. 18/2023, in vigore dal 21 marzo 2023 e noto come “Decreto acque potabili”, ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184 e abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001, rappresentando un passo importante per la protezione della salute pubblica. Il D.Lgs. 102/2025, in vigore dal 19 luglio 2025, ne ha successivamente integrato e corretto alcune disposizioni.
Il decreto del 2023 ha aggiornato i requisiti di qualità, i parametri e le responsabilità lungo la filiera idro-potabile. Ha posto al centro la valutazione e gestione del rischio, estendendo l’attenzione, per gli edifici prioritari, agli impianti di distribuzione interni: è qui che possono emergere criticità legate anche alla Legionella e al piombo.
Il decreto del 2025 interviene su questo quadro senza sostituirlo. Aggiorna l’allegato sulle classi delle strutture prioritarie e i relativi strumenti di gestione, modifica alcuni parametri e precisa il rinvio alle linee guida per i sistemi interni. Per chi gestisce una struttura, occorre quindi verificare in quale classe rientra l’edificio e quali misure sono richieste.
Ripercorriamo le novità del 2023, dalle esenzioni ai parametri di qualità, e vediamo che cosa è cambiato nel 2025. Ci soffermeremo poi sulla valutazione del rischio Legionella negli impianti interni e sulle difficoltà che emergono nella gestione quotidiana: quali responsabilità spettano ai gestori, quali controlli prevedere e perché un risultato analitico, da solo, non basta a descrivere la sicurezza dell’intera rete.
Indice dei contenuti
- Qualità delle acque destinate al consumo umano: cosa dice la Direttiva UE 2020/2184
- Normativa acqua potabile: le novità del D.Lgs. 18/2023
- D.Lgs. 102/2025: cosa cambia per la gestione del rischio idrico?
- Rischio Legionella: cosa implica la normativa sull’acqua potabile
- Come si traduce tutto questo nella gestione quotidiana dell’acqua potabile?
- FAQ – Domande frequenti sulla normativa dell’acqua potabile e sulla Legionella
Prima di proseguire, leggi anche: “Differenza tra Legionella e altri batteri presenti nell’acqua”.
Qualità delle acque potabili destinate al consumo umano: cosa dice la Direttiva UE 2020/2184
La Direttiva (UE) 2020/2184, adottata il 16 dicembre 2020 e conosciuta anche come Direttiva Acqua Potabile, sostituisce la Direttiva 98/83/CE. Mira a proteggere la salute dagli effetti della contaminazione delle acque destinate al consumo umano e a migliorarne l’accesso.
L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 18/2023, nel quale si stabiliscono i requisiti minimi di qualità per le acque potabili destinate al consumo umano e definisce le metodologie di monitoraggio, gestione e controllo delle acque potabili, con un approccio alla sicurezza basato sul rischio lungo la filiera: dall’area di prelievo fino ai punti d’uso negli edifici.
Tra gli obiettivi della disciplina ci sono:
- Proteggere la salute umana, assicurando che le acque destinate al consumo siano salubri e pulite;
- Migliorare l’accesso all’acqua potabile, con attenzione alle persone vulnerabili;
- Fornire informazioni più accessibili ai consumatori sulla qualità dell’acqua;
- Favorire una gestione più sostenibile, anche attraverso la valutazione delle perdite delle reti e requisiti per i prodotti a contatto con l’acqua.
La sicurezza viene considerata lungo tutto il percorso dell’acqua: dalle aree di alimentazione ai sistemi di fornitura e, per gli edifici prioritari, fino agli impianti di distribuzione interni. Un’analisi favorevole al punto di consegna non descrive automaticamente ciò che accade ai punti d’uso. Manutenzione, ristagno e caratteristiche della rete possono modificare il rischio.
Come vedremo meglio anche in seguito, nella direttiva recepita con il Decreto Legislativo n. 18/2023, vengono anche revisionati i parametri di qualità e stabiliti i limiti di contaminazione per diverse sostanze, tra cui microrganismi, pesticidi, metalli pesanti e altre sostanze chimiche.
La qualità dell’acqua va quindi valutata sotto il profilo chimico e microbiologico. Parametri, materiali impiegati e interventi sull’impianto devono concorrere alla sicurezza dell’acqua fino al punto in cui viene utilizzata. Vediamo come il decreto italiano traduce questi principi in obblighi e controlli.
Normativa acqua potabile: le novità del D.Lgs. 18/2023
La valutazione e gestione del rischio prevista dall’articolo 6 è il perno del D.Lgs. 18/2023. Consente di individuare i pericoli lungo la filiera, compresi quelli legati alla continuità della fornitura e agli eventi naturali, e di concentrare le risorse sulle misure più efficaci. L’articolo 9 riguarda in particolare i sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari.
Quali sono le principali novità del decreto?
Tra le altre principali novità della normativa sulle acque potabili si segnalano:
- Requisiti di qualità: l’articolo 4 e l’allegato I definiscono gli obblighi generali e i valori di parametro per le acque destinate al consumo umano;
- Gestione del rischio: gli articoli 6–9 distinguono la valutazione delle aree di alimentazione, dei sistemi di fornitura e degli impianti interni delle strutture prioritarie;
- Prodotti e materiali: gli articoli 10 e 11 disciplinano prodotti a contatto con l’acqua, reagenti chimici e materiali filtranti, secondo le modifiche successivamente introdotte;
- Controlli: sono definite responsabilità, programmi e modalità di verifica della qualità dell’acqua;
- Accesso e informazioni: la disciplina prevede misure per migliorare l’accesso all’acqua e informare i consumatori (artt. 17 e 18);
- Coordinamento: vengono istituiti il CeNSiA, Centro nazionale per la sicurezza delle acque, e l’AnTeA, Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (art.19), organismi dedicati alla implementazione del decreto e alla gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali a controllare l’attuazione. Una Commissione Nazionale di Sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua (art. 20) svolge le funzioni di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua previste dal decreto;
- Sanzioni: il decreto individua le violazioni e le relative conseguenze per i soggetti responsabili.
Per capire quali disposizioni si applicano a una specifica attività, occorre partire dal campo di applicazione e dai punti in cui l’acqua deve rispettare i valori di parametro.
Legislazione acque potabili: le esenzioni previste
L’articolo 3 esclude dal campo di applicazione, tra l’altro, le acque minerali naturali riconosciute ai sensi del D.Lgs. 176/2011 e le acque medicinali. Prevede inoltre condizioni specifiche per alcune acque provenienti da fonti proprie dell’operatore alimentare: l’esclusione non elimina in ogni caso il rispetto dei valori microbiologici e chimici indicati nell’allegato I, parti A e B, quando richiesto dalla norma.
Il D.Lgs. 102/2025 ha precisato anche la disciplina delle acque confezionate, di quelle utilizzate nella produzione alimentare e delle case dell’acqua, distinguendo i punti di conformità e le responsabilità prima e dopo tali punti.
L’articolo 5 stabilisce dove verificare i valori: per esempio, al punto in cui l’acqua esce dai rubinetti normalmente utilizzati per il consumo, dalla cisterna o dal contenitore, oppure al punto in cui viene impiegata nella produzione alimentare.
I punti pertinenti cambiano in base al tipo di fornitura e all’uso dell’acqua.
Analisi acque potabili: parametri e valori
L’allegato I distingue parametri microbiologici, chimici, indicatori e parametri pertinenti per gli impianti interni.
Per Escherichia coli ed enterococchi intestinali, il valore microbiologico della parte A è 0/100 ml; per le acque confezionate, l’unità di riferimento è 0/250 ml. Il conteggio delle colonie a 22 °C compare invece tra i parametri indicatori della parte C. Non tutti i parametri hanno la stessa funzione né sono misurati in ogni sistema con identica frequenza.
Per quanto riguarda i parametri chimici, il decreto introduce limiti più stringenti per alcuni parametri già esistenti e stabilisce valori per nuove sostanze incluse tra quelle da monitorare.
Tra le sostanze e i valori della parte B figurano:
- Bisfenolo A: composto usato nella produzione di policarbonati e resine epossidiche e considerato come un interferente endocrino (limite: 2,5 µg/l);
- Acidi aloacetici (HAAs): sottoprodotti che si formano a seguito della disinfezione dell’acqua, in particolare con l’interazione del sodio ipoclorito e la materia organica (limite: 60 µg/l nei contesti indicati);
- Microcistina-LR: epatotossine prodotte da cianobatteri o alghe azzurre presenti nelle acque superficiali (limite: 1 µg/l);
- Uranio: un elemento naturalmente presente nell’ambiente, la cui presenza nell’acqua è disciplinata per proteggere la salute, in particolare per la sua tossicità chimica (limite: 30 µg/l).
Per clorato e clorito, il valore di 0,25 mg/l va letto insieme alle condizioni d’impiego dei disinfettanti: dal 12 gennaio 2026, quando si utilizza diossido di cloro nei casi specificati nell’allegato, si applica il valore di 0,70 mg/l.
Il D.Lgs. 102/2025 ha aggiornato anche i parametri relativi ai PFAS. L’allegato I, parte B, riporta la Somma di PFAS a 0,10 µg/l e la Somma di 4 PFAS a 0,02 µg/l; definisce inoltre un valore per l’acido trifluoroacetico. Parlare genericamente di “PFAS: 0,5 µg/l” non rappresenta il quadro riportato nell’allegato aggiornato.
La tabella seguente riassume alcuni valori dell’allegato I come aggiornato nel 2025. Le note dell’allegato restano indispensabili per applicarli a un caso concreto.
| Parametro | Valore di parametro | Nota essenziale |
|---|---|---|
| Antimonio | 10 µg/l | Parte B |
| Boro | 1,5 mg/l | È previsto un valore specifico di 2,4 mg/l nelle condizioni indicate nell’allegato |
| Cromo | 25 µg/l | Valore da rispettare dal 12 gennaio 2026 |
| Rame | 2,0 mg/l | Parte B |
| Nitrito | 0,50 mg/l | 0,10 mg/l per acque provenienti da trattamenti che possono generarlo |
| Piombo | 5 µg/l | Fino al 12 gennaio 2036 si applica il valore transitorio di 10 µg/l |
| Selenio | 20 µg/l | È previsto un valore specifico di 30 µg/l in determinate condizioni geologiche |
| Clorito | 0,25 mg/l | 0,70 mg/l nei casi specificati per il diossido di cloro |
| Torbidità | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Parametro indicatore, parte C1 |
La durezza dell’acqua non è un valore di parametro generale della parte C1 dell’allegato I. Per le acque in uscita dagli impianti di desalinizzazione e addolcimento utilizzati nei sistemi idro-potabili, la parte C2 riporta invece valori indicatori raccomandati per durezza, calcio, magnesio e solidi disciolti totali, con un campo di applicazione specifico.
Anche il residuo secco a 180 °C e il disinfettante residuo sono grandezze diverse: il secondo può essere rilevante nel monitoraggio operativo del trattamento adottato.
D.Lgs. 102/2025: cosa cambia per la gestione del rischio idrico?
Il D.Lgs. 102/2025 integra e corregge il decreto del 2023. L’approccio basato sul rischio era già presente: l’aggiornamento ne precisa alcuni aspetti applicativi, riformula allegati e interviene sui parametri.
Quali strutture sono prioritarie e quale piano serve?
L’allegato VIII aggiornato distingue le classi e gli strumenti richiesti. L’elenco degli edifici è esemplificativo: comprende, secondo caratteristiche e destinazione d’uso, strutture sanitarie in regime di ricovero e senza ricovero, alberghi, campeggi, stazioni, aeroporti, mense, palestre e altre strutture collettive. Non basta chiamare un edificio “scuola” o “azienda” per attribuirgli automaticamente un identico obbligo.
- Classe A: strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali in regime di ricovero. Sono previsti l’identificazione del GIDI e un Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) del sistema interno, attuato da un team multidisciplinare;
- Classi B e C: per le strutture indicate nell’allegato sono previsti l’identificazione del GIDI e un piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con le verifiche specificate per la classe.
- Classe D: sono previsti l’identificazione del GIDI e, almeno, un piano di verifica igienico-sanitaria; il piano di autocontrollo figura tra le raccomandazioni.
Il GIDI è il Gestore Idrico della Distribuzione Interna. La scelta del documento e dei controlli dipende dalla classe effettiva della struttura e dalla valutazione del rischio. Il PSA del sistema interno non va quindi presentato come un obbligo uniforme per tutti gli edifici prioritari.
Scadenze, aggiornamenti e documentazione
L’articolo 9, come modificato dal decreto del 2025, rinvia al Rapporto ISTISAN 22/32 e alle successive revisioni come riferimento per la valutazione dei sistemi interni.
Per i sistemi di distribuzione idrica interni delle strutture prioritarie, il D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025, prevede che la prima valutazione e gestione del rischio sia completata entro il 12 gennaio 2029 e inserita in AnTeA.
Gli strumenti richiesti dipendono dalla classe dell’edificio: per le strutture di classe A è previsto il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA), mentre per le altre classi sono individuati differenti piani e misure di controllo.
Questa scadenza non deve essere confusa con gli obblighi di valutazione e prevenzione del rischio Legionella già applicabili alle strutture, che restano disciplinati dalle disposizioni vigenti, comprese le Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi.
Il riesame della valutazione dei sistemi idrici interni è previsto ogni sei anni, con aggiornamenti anticipati quando necessario.
Il GIDI deve mantenere procedure, registrazioni e altri documenti pertinenti aggiornati e disponibili per l’autorità sanitaria; la tracciabilità è richiesta almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione.
Il D.Lgs. 102/2025 porta invece a tre anni l’intervallo massimo di riesame della valutazione dei sistemi di fornitura idro-potabile. È un termine riferito ai gestori della fornitura, da non confondere con i sei anni previsti per gli impianti interni degli edifici prioritari.
L’aggiornamento disciplina inoltre i prodotti a contatto con l’acqua, che non devono favorire la crescita microbica.
Rischio Legionella: cosa implica la normativa sull’acqua potabile
L’allegato I, parte D, riguarda i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni: Legionella spp. e piombo.
Per Legionella spp. il valore di parametro è < 1.000 UFC/l. La dicitura comprende le diverse specie del genere, incluso il batterio Legionella pneumophila. Il riferimento analitico è il metodo colturale EN ISO 11731.
| Parametro | Valore | Indicazione da leggere con il dato |
|---|---|---|
| Legionella spp. | < 1.000 UFC/l | Il valore è definito ai fini degli articoli 9 e 15. In caso di infezioni o focolai possono essere necessarie azioni anche al di sotto del valore; occorre confermare la fonte e identificare la specie. |
| Piombo | 5 µg/l | Al punto d’uso, il valore di 5 µg/l va raggiunto entro il 12 gennaio 2036; fino a tale data il valore di parametro è 10 µg/l. |
Fonte: D.Lgs. 18/2023, allegato I, parte D, come sostituito dal D.Lgs. 102/2025.
Un risultato inferiore a 1.000 UFC/l non equivale a un certificato di sicurezza dell’intero impianto. Il campione fotografa un punto e un momento.
La valutazione deve considerare la rete, i punti d’uso, l’esposizione e le condizioni che possono favorire la proliferazione del batterio. Restano pertinenti, nei rispettivi ambiti, le Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 2015 e il Rapporto ISTISAN 22/32.
Per i sistemi domestici non è previsto il PSA degli edifici prioritari ai sensi dell’articolo 9. Questa distinzione non elimina la necessità di valutare eventuali altre disposizioni applicabili.
Come si traduce tutto questo nella gestione quotidiana dell’acqua potabile?
In una struttura sanitaria, le caratteristiche degli utenti e la complessità della rete richiedono attenzione ai punti d’uso e alle misure di controllo. In un albergo, l’occupazione discontinua e le chiusure stagionali possono lasciare alcune camere inutilizzate a lungo. Nelle scuole con impianti sportivi e nelle palestre, docce e terminali meritano particolare attenzione dopo le chiusure.
Una gestione basata sul rischio richiede passaggi documentabili:
- Mappare la rete: accumuli, ricircoli, terminali, rami poco utilizzati e modifiche recenti;
- Valutare l’esposizione: chi utilizza i punti d’acqua, con quale frequenza e in quali condizioni;
- Definire misure e responsabili: manutenzione, gestione del ristagno, monitoraggio e azioni da attivare in caso di anomalie;
- Verificare l’efficacia: collegare i risultati dei campionamenti agli interventi e registrare le verifiche successive;
- Rivedere la valutazione: aggiornare il documento quando cambiano l’impianto, l’uso della struttura o i rischi, anche prima del riesame periodico.
Le criticità applicative più frequenti sono planimetrie non aggiornate, responsabilità poco chiare e referti archiviati senza una decisione operativa. È qui che si misura la differenza tra avere un documento e utilizzare davvero un piano di gestione. Anche l’OMS richiama piani specifici per l’edificio e il monitoraggio regolare delle misure di controllo anti Legionella.
Il D.Lgs. 18/2023, aggiornato nel 2025, richiede di guardare alla qualità dell’acqua lungo tutta la filiera. Negli edifici prioritari, questo significa trasformare la valutazione del rischio in controlli, manutenzione e decisioni tracciabili. La prima domanda pratica è se la documentazione descrive ancora l’impianto così com’è oggi.
Se la rete è stata modificata, alcuni punti restano inutilizzati o i risultati delle analisi non sono collegati a precise azioni, il nostro Protocollo Legionella Zero® può aiutarti a individuare le criticità e a definire un percorso di valutazione, controllo e intervento proporzionato alla tua struttura.
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FAQ – Domande frequenti sulla normativa dell’acqua potabile e sulla Legionella
Che cosa cambia con il D.Lgs. 102/2025 rispetto al D.Lgs. 18/2023?
Il D.Lgs. 102/2025 integra e corregge il Decreto acque potabili del 2023. Aggiorna alcuni parametri di qualità, precisa le regole per la gestione del rischio negli impianti idrici interni e ridefinisce le classi delle strutture prioritarie e i relativi strumenti di controllo.
Quali strutture devono valutare il rischio negli impianti idrici interni?
L’obbligo riguarda le strutture prioritarie individuate dall’allegato VIII, tra cui determinate strutture sanitarie, sociosanitarie e collettive. Gli adempimenti dipendono dalla classe effettiva dell’edificio: il Piano di Sicurezza dell’Acqua del sistema interno è previsto per le strutture di classe A, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali in regime di ricovero, mentre per le altre classi sono indicati strumenti differenti.
Entro quando devono essere completati gli adempimenti previsti per gli impianti idrici interni?
Per le strutture prioritarie, il D.Lgs. 18/2023, aggiornato dal D.Lgs. 102/2025, stabilisce il 12 gennaio 2029 come termine per la prima valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, da inserire in AnTeA. Gli strumenti richiesti variano in funzione della classe dell’edificio e comprendono, per la classe A, il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA). Questa scadenza non sostituisce né rinvia gli obblighi già vigenti in materia di valutazione e prevenzione del rischio Legionella. Il riesame periodico della valutazione dei sistemi interni è previsto ogni sei anni, con eventuali aggiornamenti anticipati.
Qual è il valore di parametro per la Legionella nell’acqua?
L’allegato I, parte D, indica per Legionella spp. un valore inferiore a 1.000 UFC/l nei sistemi di distribuzione interni pertinenti. Un risultato sotto questo valore non garantisce da solo la sicurezza dell’intero impianto: in presenza di infezioni o focolai possono essere necessarie azioni anche con concentrazioni inferiori.
Chi è il GIDI e di che cosa si occupa?
Il GIDI è il Gestore Idrico della Distribuzione Interna. Nelle strutture prioritarie è la figura di riferimento per la gestione del sistema idrico interno secondo gli adempimenti applicabili alla classe dell’edificio, inclusi valutazione del rischio, controlli e documentazione.
Fonti
- Direttiva (UE) 2020/2184;
- Direttiva 98/83/CE;
- D.Lgs. 18/2023, Gazzetta Ufficiale;
- D.Lgs. 102/2025, Gazzetta Ufficiale;
- D.Lgs. 31/2001, Gazzetta Ufficiale;
- Rapporto ISTISAN 22/32, ISS;
- Legionellosis, Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS;
- Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, 2015, Ministero della Salute.




