La pandemia mondiale dovuta alla SARS-COV-2 ha cambiato in modo radicale la nostra vita. A differenza di pochi mesi fa, oggi si è compreso sempre più l’importanza delle opere di sanificazione degli ambienti di vita e di lavoro (attività prima considerate quasi un di più, talvolta anche trascurabile).
Per quanto la materia sia sempre stata oggetto di legge, l’attenzione è diventata massima anche riguardo all’igiene degli impianti di condizionamento che, soprattutto nel caso di impianti con ricircolo di aria, possono contribuire seriamente al diffondersi del virus e quindi del contagio.
Rimanendo sempre nell’ambito delle attività correlate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ciò che appare evidente è come questa pandemia stia toccando direttamente anche situazioni apparentemente meno collegate alla presenza del virus in ambiente indoor (aria e superfici).
È il caso della Legionella e della Legionellosi, ovvero un’infezione polmonare causata appunto, nella quasi totalità dei casi, dai batteri del genere Legionella pneumophila. Ma cosa c’entra con la COVID-19?
In questa sede non approfondiremo i meccanismi di sviluppo della Legionella, né le modalità di infezione (temi già ampiamente dibattuti in diversi nostri approfondimenti sul blog legionella.it), bensì cercheremo di fare luce sul perché in un momento di pandemia e di lockdown come quello attuale, il rischio Legionellosi può aumentare.
Legionella: cosa dice la legge?
La legionellosi è soggetta a obbligo di notifica nella classe II (DM 15 dicembre 1990), ma dal 1983 è anche soggetta a un sistema di sorveglianza speciale che raccoglie informazioni dettagliate in un apposito registro nazionale, che ha sede presso l’Istituto superiore di sanità (ISS).
Inoltre, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008 che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, include ed esamina, tra l’altro, anche i rischi derivanti dalla Legionella.
In particolare il Titolo X e l’allegato XLVI trattano rispettivamente l’esposizione ad agenti biologici e la loro classificazione. Secondo tale classificazione, un agente biologico come la Legionella appartenente al gruppo 2, rappresenta un agente che:
- Può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
- Presenta poche probabilità di propagazione nella comunità;
- È controllabile con efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
La Legionella come agente biologico è, infine, soggetta all’articolo 271 del suddetto D. Lgs., relativo alla valutazione dei rischi biologici.
Protezione e prevenzione da Legionella: le linee guida
Poiché il Testo Unico n. 81 del 2008 è un testo di legge generale che si applica per qualsiasi struttura lavorativa, di vita e lavoro, si limita a fornire soltanto le indicazioni base obbligatorie e non quelle specifiche e dettagliate sui vari aspetti trattati.
Il dettaglio operativo spetta dunque alle linee guida specifiche. Le più significative in materia di Legionella sono senza dubbio le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi emesse dal Ministero della Salute nel maggio del 2015.
Queste linee guida raccolgono soprattutto 3 nozioni principali sul tema, ovvero:
- L’estrema rilevanza della valutazione del rischio Legionella e l’estensione dell’obbligo della sua redazione indifferentemente a tutte le strutture;
- Le misure da adottare in fase di progettazione e realizzazione degli edifici;
- La distinzione di diversi casi e di differenti livelli di inquinamento da Legionella con relative e differenti misure ed azioni di controllo e gestione da porre in essere.
Ma le linee guida hanno valore giuridico? Tali indicazioni sono spesso richiamate direttamente dal D. Lgs. 81/2008 e, più in generale, dalla normativa prevenzionistica, ma assumono un valore giuridico anche quando questo non avviene ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, che pone il principio della cosiddetta “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”.
Alla luce di questo principio, anche la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato l’onere del datore di lavoro di tutelare le condizioni dei lavoratori: “in materia di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente” (Cassazione Sez. IV Penale, Sentenza del 16 giugno 1995 n. 6944).
Perché la SARS-COV-2 aumenta il rischio Legionella
Fatte queste doverose premesse, vediamo come la pandemia virale COVID-19 aumenti il rischio correlato alla legionellosi. Per essere più precisi, non è il virus in sé a determinare un maggiore rischio di contrarre la legionellosi, bensì il lockdown correlato alla gestione pandemica.
La gestione sociale del contingente rischio virale si è basata soprattutto sulla limitazione degli spostamenti delle persone. Una strategia che, per quanto stressante, è risultata vincente poiché limitando gli spostamenti, si limitano le possibilità di contatto interpersonali e quindi occasioni di contagio.
Questa limitazione agli spostamenti delle persone si è tradotta anche nel massiccio incremento dello smart working (lavoro agevolato da casa), con conseguente parziale svuotamento degli uffici e in generale dei posti di lavoro.
La ridotta frequenza degli ambienti di lavoro determina un ridotto utilizzo di tutti gli impianti, apparati e mezzi connessi, oltre che degli spazi stessi.
Se da un lato, sicuramente, meno persone nei posti di lavoro significa un notevole beneficio in termini di risparmio di carburante per andare al lavoro o del consumo elettrico degli uffici, d’altro canto questo comporta anche un minore consumo idrico (di utenze, mense e docce).
Ed è proprio il ridotto consumo di acqua e di conseguenza degli impianti idrici a causare un incremento del rischio di contrarre la legionellosi.
La netta riduzione dell’utilizzo delle utenze degli impianti idrici, soprattutto nelle strutture complesse come alberghi, grandi uffici e stabilimenti industriali, determina il mancato utilizzo degli impianti per come essi sono stati concepiti e progettati.
Interi piani vuoti, docce usate sporadicamente, bagni per giorni e giorni vuoti con qualche rubinetto aperto solamente per qualche secondo per lavarsi le mani, vuole dire:
- Ristagno di acqua negli impianti;
- Rami morti;
- Sviluppo del biofilm.
Tutte condizioni che determinano la colonizzazione e la proliferazione patogena del batterio Legionella all’interno degli impianti.
Cosa fare allora? La soluzione già esisteva prima della pandemia ed è dietro l’angolo. Vediamo qual è nel prossimo paragrafo.
Come gestire il rischio Legionella
La premessa legislativa fatta in precedenza era doverosa e, soprattutto, serve a dimostrare che gli strumenti e le azioni necessari a scongiurare un incremento del rischio Legionella in tempi di COVID-19, in realtà non vanno messe in essere partendo da zero.
Già la legge, le linee guida e le normative tecniche esistenti, infatti, se correttamente applicate, proteggono da questo rischio, sia in termini di salute pubblica che in termini di obblighi di legge.
Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste la gestione del rischio Legionella. L’iter normale di valutazione e gestione del rischio legionellosi può essere riassunto così:
- Analisi periodiche microbiologiche Legionella spp;
- Elaborazione del Documento di valutazione del rischio (DVR);
- Stesura del Registro per la documentazione degli interventi sugli impianti idrici e aeraulici;
- Interventi ordinari (manutenzione di routine);
- Interventi straordinari (quando si verificano criticità e contaminazioni).
Chi ha posto in essere un meccanismo come quello descritto sopra, composto da DVR Legionella, analisi periodiche e registro di autocontrollo con il dettaglio delle attività di manutenzione periodica sugli impianti, ha già le carte in regola per dormire sonni tranquilli.
Il punto strategico e principale è senza dubbio il registro con le attività ordinarie e straordinarie. Si tratta di un vero e proprio calendario di interventi e di autocontrollo che, se correttamente sviluppato e compilato, riporta tutto quello che è necessario fare per contrastare il rischio legionellosi, anche ora in tempi di COVID-19 e quindi di utilizzo parziale degli impianti.
Il registro di autocontrollo, infatti, nasce con lo scopo di mantenere in efficienza gli impianti idrici (soprattutto) e aeraulici per come effettivamente sono stati concepiti. Nel registro sono riportate, infatti, opere di prevenzione e gestione quali:
- Il flussaggio settimanale delle utenze poco impiegate;
- Le verifiche mensili sui vari sistemi quali dosatori, addolcitori e tubature;
- I controlli e le disinfezioni trimestrali dei rompigetto, dei filtri e delle cipolle delle docce, e le bonifiche semestrali e annuali di boiler e degli accumuli di acqua fredda.
Insomma, il registro riporta tutte le azioni necessarie a contrastare lo sviluppo e la proliferazione dei germi negli impianti, azioni valide in tempi normali e maggiormente importanti in questi momenti così particolari che stiamo vivendo.
Ovviamente, quanto riportato sul registro deve essere effettivamente messo in opera e devono esserci evidenze che le azioni siano state svolte con date, firme, controfirme e attestati di intervento da parte di aziende specializzate.
Covid 19 e gestione del rischio Legionellosi: le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
Anche l’Istituto Superiore di Sanità è sceso in campo a favore della gestione del rischio Legionellosi. Lo ha fatto nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 del 3 Maggio 2020”, rivolgendosi proprio alle strutture turistico-ricettive e agli altri edifici ad uso civile e industriale scarsamente o non utilizzati durante la pandemia di COVID-19.
Il documento in oggetto si sofferma in particolare sugli aspetti da considerare in caso di riapertura post-Lockdown. In questo caso vengono individuate 2 fattispecie:
- Azioni normali per chiusura strutture inferiore a un mese;
- Azioni straordinarie per chiusura strutture superiore a un mese.
Nel primo caso, l’Istituto ribadisce, ancora una volta, il ruolo fondamentale ed essenziale del Documento di Valutazione del Rischio Legionella, invitando i responsabili delle strutture a predisporre una versione “rivista e aggiornata in relazione all’utilizzo corrente dell’impianto idrico, così come quella di altri sistemi o apparecchiature che hanno un uso ridotto o che siano stati posti in stato di fermo.”
Nel secondo caso, per le strutture chiuse per più di un mese, occorre applicare delle misure ulteriori per assicurare una maggiore protezione da Rischio Legionella. Tra queste azioni straordinarie vengono indicate:
- La corretta circolazione di acqua calda con temperatura superiore ai 60° in tutta la rete idrica;
- Pulizia, disincrostazione o sostituzione di rompigetto e terminali di docce e rubinetti;
- Controllo sui serbatoi di accumulo dell’acqua potabile;
- Eventuale disinfezione straordinaria con prodotti specifici (per un ulteriore approfondimento, leggi anche trattamenti anti-legionella).
L’appendice di questo il documento invita tutti i responsabili a considerare anche le altre sezioni impiantistiche quali: torri di raffreddamento, unità di trattamento aria, condizionatori e vasche idromassaggio (nel caso di alberghi).
Una particolare menzione viene poi riservata al registro di manutenzione o registro autocontrollo Legionella dell’impianto, assicurandosi che la descrizione delle azioni correttive adottate siano disponibili per un’eventuale ispezione, e complete di data e firma di chi ha espletato tali attività.
Cosa raccomandiamo di fare per la gestione del rischio contaminazione da Legionella
Se disponi già di un DVR Legionella e il registro di autocontrollo correttamente compilati, ti basterà continuare a seguire le istruzioni di gestione e conduzione in essi contenute, prevedendo anche analisi periodiche dei punti critici dell’impianto e delle utenze scarsamente impiegate.
Nel caso, invece, tu non abbia compilato un DVR Legionella, è necessario farlo sviluppare al più presto da figure esperte del settore, associando anche un dettagliato programma di analisi microbiologiche, volte a valutare eventuali contaminazioni da Legionella spp.
Se servono azioni di disinfezione e bonifica degli impianti, infatti, lo si potrà conoscere solo dopo la valutazione e i risultati delle analisi stesse.
Un piano organico di gestione e manutenzione degli impianti passa anche attraverso la redazione del registro delle attività. Se questo documento manca, va senza dubbio sviluppato il prima possibile in quanto consente di mantenere allo stato ottimale i vostri impianti, prima che sia troppo tardi, ovvero che vetustà, biofilm e usura diventino un serio problema.