Come saprai la Legionella è un batterio molto pericoloso. Si diffonde nei ristagni d’acqua e può risalire molto velocemente gli impianti idrici contaminando indistintamente qualsiasi struttura. Si tratta di un batterio rinomatamente dannoso per la salute dell’uomo poichè, se inalato, causa una malattia chiamata legionellosi che spesso si rivela anche letale.
Il tasso di letalità della legionellosi è del 10% ed i casi sono in netto aumento.

Prova ad immaginare cosa significa ignorare la presenza di Legionella nella propria struttura ed esporre ad un simile rischio le persone che le frequentano come il personale ed i clienti dell’attività. Le conseguenze possono essere molto gravi.
Quali Sono Gli Obblighi per le Strutture?
Per mantenere alti i livelli di sicurezza aziendale, prevenire contaminazioni da Legionella e conseguenti contagi, è importante tenere sotto controllo gli impianti effettuando analisi periodiche. La legge italiana inoltre obbliga (ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) alla redazione del DVR, ovvero il Documento di Valutazione del Rischio Legionella. Si tratta di un documento che descrive e valuta dettagliatamente tutte le variabili che, all’interno di una struttura, concorrono alla possibilità di contaminazione da Legionella. Il DVR, oltre alla valutazione del rischio ed informazioni sullo stato generale della struttura, indica anche quali controlli analitici sono stati effettuati e quali prescrizioni future è necessario adottare per ridurre o azzerare il rischio Legionella. Di norma questo documento va redatto ogni due anni, in alcuni casi che richiedono un maggiore attenzione invece ogni anno.
Tenere sotto controllo il rischio Legionella nella propria struttura insomma è non solo importante per garantire la salute delle persone che la frequentano, ma anche assolutamente obbligatorio. Vediamo quali sono i rischi per datori di lavoro, dirigenti e per l’attività stessa.
Cosa Si Rischia Senza Analisi e DVR Legionella?
Va detto innanzitutto che la presenza di Legionella nella propria struttura può essere accertata da terzi in qualunque momento. Ad occuparsene sono numerosi enti preposti, tra cui ad esempio l’ASL, INPS, ARPA, INAIL, Carabinieri e Vigli del Fuoco. Questi possono effettuare un controllo richiedendo di visionare il DVR ed effettuando congiuntamente delle analisi microbiologiche. Grazie a queste analisi è possibile verificare la presenza di eventuali contaminazioni da Legionella negli impianti della struttura.
Non eseguire i controlli obbligatori è molto rischioso per le persone che frequentando la struttura perchè potrebbero contrarre la legionellosi che, come dicevamo, ha un esito a volte fatale. Ed oltre ai possibili danni alla salute da tenere assolutamente in considerazione, esiste il concreto rischio per datori di lavoro, dirigenti e per responsabili della sicurezza aziendale, di incorrere in sanzioni considerevoli e in alcuni casi persino nella detenzione. Per quanto riguarda la struttura invece, il rischio è quello della chiusura fino alla messa a norma degli impianti, a meno che nel frattempo non si sia verificato un contagio o un evento molto grave. In questo caso l’attività imprenditoriale può anche essere del tutto sospesa.
Sanzioni Penali e Civili
Secondo quanto previsto dall’art 55 del D.Lgs 81/08, nel caso in cui non vengano effettuate le corrette valutazioni e garantito un idoneo ambiente di lavoro salubre, a seguito di un controllo, datori di lavoro e dirigenti possono incorrere in:
- Una sanzione fino a 6.600€ per ogni obbligo non soddisfatto
- Detenzione fino ad 8 mesi
- Chiusura della struttura
- Sospensione definitiva dell’attività imprenditoriale
Le sanzioni sono disciplinate dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.L. 81 del 2008 e s.m.i.) e la loro quantità ed entità è proporzionale al numero di obblighi non soddisfatti, al ruolo gerarchico dei responsabili, al livello di responsabilità ed al potere esecutivo.
Ecco di cosa potrebbero dover rispondere imprenditori e dirigenti in caso di contaminazioni da Legionella nella propria struttura o se dovessero essere sprovvisti dello specifico Documento di Valutazione dei Rischi:
- Non conformità dei luoghi di lavoro (Titolo II)
- Mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica (Titolo V)
- Errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio (Titoli dal VI all’XI)
- Mancata formazione ed informazione del personale
- Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (Art. 650 c.p.): chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ed ammenda.
- Lesioni personali (art (a. 590 c.p.): chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione sino a tre mesi ed ammenda sino ad euro 309; se la lesione è grave la reclusione è sino a sei mesi con multa sino ad euro 619; se la lesione è gravissima la reclusione è sino a 2 anni. Se i fatti sono commessi in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si arriva ad una reclusione sino a 3 anni.
- Omicidio colposo: si verifica quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente a causa di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (ad esempio linee guida). La reclusione può arrivare sino a 15 anni se vi è decesso di più persone.
Un importante capitolo è poi dedicato alle disposizioni in materia di procedura penale, art 61 e Titolo XII del Testo Unico. Per le infrazioni da cui scaturiscano casi riconducibili all’omicidio colposo o lesioni personali colpose, “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbia determinato una malattia professionale” si innesca con procedura automatica una istruttoria di tipo penale, a carico dei soggetti inadempienti coinvolti in relazione alla dinamica dei fatti ed alla responsabilità gerarchica e giuridica sia soggettiva che oggettiva.
Risarcimento Danni
A quanto sopra esposto potrebbero aggiungersi altre sanzioni ed eventuali aggravanti e/o pene accessorie ed i seguenti risarcimenti danni:
- Risarcimento danni biologici, esistenziali e alla salute per fatto illecito;
- Risarcimento danni per la violazione della tutela delle condizioni di lavoro con rispetto della integrità psico-fisica del lavoratore;
- Risarcimento danni morali – non patrimoniali da reato;
- Risarcimento danni all’immagine: banche dati europee per alberghi relative a strutture coinvolte, informazioni diffuse sul mercato anche via internet;
- Risarcimento danni diretti economici per chiusura/sospensione dell’attività.
Determinazione della Responsabilità
Premesso che l’imprenditore deve garantire la sicurezza degli impianti sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti di chiunque rientri nella sfera della sua attività (come gli utenti finali), vigilando anche sull’operato dei suoi dipendenti affinchè si rispettino le norme vigenti, nel caso in cui venga rilevata una contaminazione oppure sia avvenuto un contagio nella propria struttura, è impossibile non essere considerati responsabili.
L’imprenditore sarà sempre ritenuto colpevole.
Nell’esercizio di un’attività infatti si rinviene la colpa nella mancata diligenza, ovvero nella mancata adozione dei mezzi (sia conosciuti che conoscibili) necessari ad evitare e prevenire i danni. A maggior ragione se previsti da disposizioni normative come in questo caso dalle Linee Guida Legionella che illustrano dettagliatamente come ridurre il rischio.
“Ma Le Linee Guida Legionella Non Sono Leggi“
Questa la frase che molti pronunciano ed in effetti è vero, le Linee Guida non sono leggi. In virtù di questo, si pensa che non sia obbligatorio seguire quanto queste prescrivono, come ad esempio la valutazione del rischio Legionella, ma si tratta di un gravissimo errore.
Le Linee Guida Legionella infatti, pur non essendo un decreto legislativo, espongono dettagliatamente le modalità operative concernenti le valutazioni, la gestione e gli interventi di contenimento sugli impianti e vengono definite dal Testo Unico quali “atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni”. (Art. 2 c. 1 lett. z) D.Lgs.81/08).
Le linee guida sono spesso richiamate direttamente dal D.Lgs. 81/08 e più in generale dalla normativa prevenzionistica, ma assumono un valore giuridico anche quando questo non avviene (es. dal D.Lgs.81/08) ai sensi dell’art.2087 del codice civile, che pone il principio della cosiddetta “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”. Alla luce di questo principio “in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente” (Cass. Penale, Sez. IV, 16 giugno 1995 n. 6944).
Non Rischiare, Affidati ai Professionisti
La Legionella costituisce un serio rischio per la tua struttura, per le persone che la frequentano, per l’attività in sè e anche per te imprenditore. Ignorando il problema potresti ritrovarti improvvisamente a dover pagare importanti sanzioni. Trascurare la prevenzione di contaminazioni da Legionella può costringerti a chiudere l’attività o a rispondere nel peggiore dei casi con pene detentive e risarcimenti danni. Grazie alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e alle aziende competenti nel settore puoi affrontare le procedure obbligatorie nel modo corretto.